Lo statuto dell'associazione volontari del CSN

Premessa:
Nel 1967 durante la mostra "Natura e Arte", che diede successivamente vita al Centro di Scienze Naturali, si raccolse intorno a questa iniziativa un certo numero di persone che prestavano volontariamente la loro opera svolgendo attività di protezione dell'ambiente ed in particolar modo di difesa dei boschi dagli incendi, con interventi di prevenzione, controllo ed estinzione.
La loro attività si estese subito anche ad opere di solidarietà sociale, con interventi di soccorso ed assistenza a cittadini colpiti da calamità, con interventi di protezione civile.
Tali persone, a titolo assolutamente gratuito ed utilizzando anche mezzi ed attrezzature di proprietà, nonchè quelli messi a disposizione dal Centro di Scienze Naturali, hanno proseguito ed incrementato tale attività fino ad oggi, continuando anche l'attività di protezione civile e di salvaguardia dell'ambiente naturale ed umano, e costituendo di fatto la sezione volontaria antincendi boschivi e protezione civile all'interno della struttura "Centro di Scienze Naturali".
In questi anni i volontari hanno operato come sezione del Centro di Scienze Naturali che, oltre ad essere primo artefice e punto di riferimento, ha provveduto a fornire tutto il necessario in termini di mezzi, attrezzature, ed il supporto che si rendeva di volta in volta necessario per lo svolgimento delle attività citate.
La sezione volontaria ha svolto quindi il servizio antincendi boschivi, per tramite del Centro di Scienze Naturali, per conto del Comune di Prato con convenzioni annuali fino dal 1973.
Premesso quanto sopra si rileva la necessità di costituire formalmente una associazione che fornisca il necessario riconoscimento giuridico a tale aggregazione di cittadini che volontariamente opera presso la struttura "Centro di Scienze Naturali".



Art. 1
Costituzione
1-E' costituita, con sede presso il Centro di Scienze Naturali in Prato, via di Galceti, 74 l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali - ONLUS" di seguito detta organizzazione.
2-I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.



Art. 2
Finalità

1- Scopi e finalità dell'organizzazione sono:
- Istruzione, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
-Protezione dell'ambiente naturale e umano con l'intento di favorire, aggregare e realizzare attività di solidarietà sociale.
- Prevenzione ed estinzione di incendi boschivi, protezione civile, attività di educazione ambientale, difesa ambientale, prestando gratuitamente opera di soccorso e assistenza, con l'impiego di uomini, servizi ed attrezzature tecnicamente qualificate.
- Assistenza alla fauna selvatica in difficoltà con recupero, cura e rimessa in libertà.
- Realizzazione di studi e ricerche connesse alla salvaguardia di beni ambientali.
- Realizzazione di corsi, anche in collaborazione con altri enti, associazioni, strutture pubbliche e private per la formazione di operatori qualificati per le attività citate precedentemente.
- Contribuire al buon funzionamento del Centro di Scienze Naturali, partecipando alle opere di manutenzione ed alle attività interne ed esterne, nel perseguimento degli scopi citati precedentemente.
-Ogni altra attività che l'organizzazione ritenga utile promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri enti, associazioni, strutture pubbliche o private, in qualche modo connessa al perseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti.
2-L'organizzazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.



Art. 3
Organi

1-Sono organi dell'organizzazione:
- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato esecutivo;
-il Presidente.
-il Collegio dei Revisori
Tutte le cariche sono gratuite ed elettive.



Art. 4
Assemblea degli aderenti

1-L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2-Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3-In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Ogni aderente ha diritto a un voto.
4-La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con invito a mezzo lettera almeno sette giorni prima della data di convocazione.
5-Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6-Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.
7-L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato esecutivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
- approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art. 14;



Art. 5
Comitato esecutivo

1-Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti fra i soci attivi ed è composto da 5 membri.
2-Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3-Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione.
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
-assumere il personale;
-eleggere il Presidente;
-nominare il Segretario;
-accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
-ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.



Art. 6
Presidente

1-Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2-Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
3-Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 18 comma 3 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 4, comma 4.
4- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
5-In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6-In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.



Art. 7
Segretario

1-Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;



Art. 8
Collegio dei Revisori

L'Assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, anche non associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



Art. 9
Gratuità delle cariche

1-Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.



Art. 10
Bilancio

1-Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2-Dal bilancio consuntivo economico e finanziario devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
3-Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4-E' vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa non sia imposta per legge.
5-Il bilancio consuntivo economico e finanziario deve essere approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.



Art. 11
Aderenti

1-Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione non è respinta dal Comitato esecutivo.
2-Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data della domanda, qualora entro 30 giorni non vi sia motivato parere contrario da parte del Comitato esecutivo.
3-Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per: -dimissioni volontarie;
-per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
-per morte;
-per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.
4-Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.



Art. 12
Diritti e obblighi degli aderenti

1-Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2-Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi e di prestare il lavoro preventivamente concordato.



Art. 13
Quota sociale

1-La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea degli aderenti. Essa è annuale, non è frazionabile nè rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, ne' trasferibile, ne' rivalutabile.
2-Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea nè prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.



Art. 14
Risorse economiche

1- L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
-quote associative e contributi degli aderenti;
-contributi dei privati;
-contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
-contributi di organismi internazionali;
-donazioni e lasciti testamentari;
-rimborsi derivanti da convenzioni;
-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; -rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2-I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.
3-Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.



Art. 15
Modifiche allo statuto

1-Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno dieci aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.



Art. 16
Norma di rinvio

1-Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



Art. 17
Beni mobili e immobili, mezzi e attrezzature

1-L'organizzazione si avvale per lo svolgimento delle attività di beni mobili e immobili, strutture, mezzi ed attrezzature concessi in uso temporaneo gratuito dal Centro di Scienze Naturali, il quale provvede con opportuna deliberazione, e di altri mezzi ed attrezzature, in uso da altri enti, associazioni e strutture, o di cui riterrà opportuno dotarsi in proprio.



Art. 18
Soci ordinari

1- Sono soci ordinari tutti gli aderenti in regola con il pagamento della quota sociale la cui iscrizione non è stata respinta dal Comitato esecutivo.



Art. 19
Soci attivi

1-Sono soci attivi i soci ordinari che abbiano compiuto la maggiore età e, partecipando alle attività dell'organizzazione, abbiano svolto almeno cento ore di attività volontaria nei 12 mesi precedenti.
2-Il socio ordinario diviene socio attivo quando, allo scadere dei dodici mesi successivi all'iscrizione, abbia effettuato almeno il numero minimo di cento ore.
3-Il socio attivo decade dallo status e ritorna socio ordinario quando, per due periodi di dodici mesi consecutivi non abbia rispettato l'impegno di mettere a disposizione il numero minimo stabilito di cento ore di attività volontaria. Questo comporta anche la decadenza da tutte le cariche che prevedono come condizione lo status di socio attivo.



Art. 20
Soci onorari

1-I soci onorari vengono nominati dal Comitato esecutivo, per aver svolto attività di particolare rilievo in sintonia con le finalità dell'organizzazione.
2-La nomina di socio onorario è valida per i dodici mesi successivi alla nomina e, alla scadenza, può essere riconfermata dal Comitato esecutivo per altri dodici mesi.
3-Il socio onorario non è tenuto al pagamento della quota sociale.



Art. 21
Ambiti territoriali di intervento

1-L'organizzazione persegue le proprie finalità nell'ambito del territorio della Provincia di Prato, della Regione Toscana, sul territorio nazionale, e con la partecipazione ad attività di tipo internazionale, ovunque ritenga opportuno e necessario operare.



Art.22
Scioglimento dell'organizzazione

In caso di scioglimento dell'organizzazione l'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.



Art. 23 Norma transitoria
1-I partecipanti attivi alle sezioni "antincendi boschivi e protezione civile" e "ecologia" del Centro di Scienze Naturali sono iscritti all'organizzazione con lo status di socio attivo alla data del pagamento della quota sociale.

2-Tutti gli altri partecipanti alle sezioni citate del Centro di Scienze Naturali sono iscritti come soci ordinari, dopo il pagamento della quota sociale.

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